Ricorso del Presidente del Consiglio del ministri giusta delibera
del  Consiglio  dei ministri 11 febbraio 2005, rappresentato e difeso
ex  lege  dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domicilia;

    Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta
regionale  pro  tempore,  volto  alla dichiarazione di illegittimita'
costituzionale  dell'art. 3,  comma  3,  della  legge  della  Regione
Liguria  24 dicembre 2004, n. 31, pubblicata nel Bollettino ufficiale
della  Regione  Liguria  del  dicembre  2004,  n. 12,  recante «Norme
procedurali per lo svolgimento del referendum previsto dall'art. 123,
comma  3,  della  Costituzione» per violazione dello stesso art. 123,
comma 3 della Costituzione.
    Sul  Bollettino  ufficiale  delle Regione Liguria del 29 dicembre
2004,  n. 12  e'  apparsa la legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 31,
recante «Norme procedurali per lo svolgimento del referendum previsto
dall'art.  123,  comma  3, della Costituzione». Fra l'altro, con tale
legge  la  Regione  ha  inteso disciplinare la sorte delle operazioni
referendarie gia' compiute, agli esiti dell'impugnazione da parte del
Governo  della  Repubblica  avanti  la  Corte  costituzionale,  della
deliberazione statutaria.
    La  disciplina  dettata,  pero', presuppone, come presto vedremo,
che  possano essere sottoposte a referendum anche singole parti dello
statuto e non esclusivamente lo statuto nella sua interezza.
    Il che, a termini dell'art. 123, comma 3, della Costituzione, non
e' consentito.
    Col  presente atto, conseguentemente, il Presidente del Consiglio
-  previa delibera del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2005 -
impugna  l'anzidetta legge a sensi dell'art. 127 della Costituzione e
31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per i seguenti

                             M o t i v i

    1.  -  L'art. 123,  comma  1  della Costituzione (come sostituito
dalla  legge  costituzionale  22  novembre  1999,  n. 1), dispone che
ciascuna  regione abbia uno statuto che, fra l'altro, ne determini la
forma  di  governo  e  i  principi  fondamentali  di organizzazione e
funzionamento.
    Il   comma  3,  poi,  stabilisce  che  lo  statuto  possa  essere
sottoposto  a  referendum  popolare  qualora entro tre mesi dalla sua
pubblicazione  ne faccia richiesta un cinquantesimo dei suoi elettori
o  un  quinto  dei  consiglieri  regionali.  La  promulgazione  dello
statuto,  in  questo  caso,  e'  subordinata  all'approvazione  della
maggioranza dei voti validi del referendum confermativo.
    Lo  statuto,  naturalmente,  puo' anche essere impugnato in Corte
costituzionale dal Governo della Repubblica entro trenta giorni dalla
sua pubblicazione (comma 2, art. 123 della Costituzione).
    In  questo caso, il procedimento referendario resta sospeso, fino
a quando la Corte abbia deciso sul ricorso del Governo.
    Si  tratta,  allora,  di  stabilire la sorte delle operazioni del
procedimento referendario gia' compiute.
    2. - Alla stregua del tenore letterale della norma costituzionale
in  rassegna,  e'  evidente  che  cio'  che  puo' essere sottoposto a
referendum  confermativo  e'  lo  statuto  nella  sua  interezza, non
singole norme o sue parti.
    E'  bene  tenere  presente  questa  osservazione  per valutare la
legittimita'  costituzionale del sistema in esame posto dalla Regione
Liguria.
    Ebbene,  l'art. 3  della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 31,
dispone  che,  nel  caso del ricorso del Governo della Repubblica per
illegittimita'  costituzionale della deliberazione statutaria, ove la
Corte  costituzionale abbia respinto il ricorso, le operazioni per il
referendum eventualmente compiute prima della sospensione del termine
ex comma 2, art. 3, conservino efficacia.
    Al contrario, tali operazioni perdono efficacia, qualora la Corte
dichiari   l'illegittimita'  totale  della  deliberazione  statutaria
«ovvero  venga pronunciata l'illegittimita' parziale della medesima e
le  parti  dichiarate incostituzionali coincidano con l'oggetto della
richiesta referendaria».
    Il   che   implicitamente  comporta  che  sarebbe  consentita  la
sottoposizione  a  referendum  dello  statuto  in  parte  qua,  cioe'
solamente in relazione ad alcune sue norme.
    Il  che e' chiaramente contrario al disposto dell'art. 123, comma
3  della  Costituzione,  ove,  invece,  abbiamo visto che puo' essere
sottoposto  a  referendum confermativo solamente lo statuto nella sua
interezza  e  non  singole parti. Non e' ammissibile conseguentemente
legare   l'efficacia   delle  operazioni  referendarie  eventualmente
compiute  alla  circostanza che le norme dichiarate illegittime dalla
Corte coincidano o meno con gli oggetti del quesito referendario.
    Il   quesito   deve   essere  riferito  all'intera  deliberazione
statutaria e non a singole sue parti.
    D'altra  parte,  la  disposizione  in  esame  non si concilia con
l'art. 1, comma 3 della stessa legge regionale n. 31/2004, laddove si
legge  che  il  quesito referendario debba riguardare, correttamente,
l'intero testo della deliberazione statutaria.