Ricorso del Presidente del Consiglio del ministri giusta delibera del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2005, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domicilia; Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, volto alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Liguria 24 dicembre 2004, n. 31, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria del dicembre 2004, n. 12, recante «Norme procedurali per lo svolgimento del referendum previsto dall'art. 123, comma 3, della Costituzione» per violazione dello stesso art. 123, comma 3 della Costituzione. Sul Bollettino ufficiale delle Regione Liguria del 29 dicembre 2004, n. 12 e' apparsa la legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 31, recante «Norme procedurali per lo svolgimento del referendum previsto dall'art. 123, comma 3, della Costituzione». Fra l'altro, con tale legge la Regione ha inteso disciplinare la sorte delle operazioni referendarie gia' compiute, agli esiti dell'impugnazione da parte del Governo della Repubblica avanti la Corte costituzionale, della deliberazione statutaria. La disciplina dettata, pero', presuppone, come presto vedremo, che possano essere sottoposte a referendum anche singole parti dello statuto e non esclusivamente lo statuto nella sua interezza. Il che, a termini dell'art. 123, comma 3, della Costituzione, non e' consentito. Col presente atto, conseguentemente, il Presidente del Consiglio - previa delibera del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2005 - impugna l'anzidetta legge a sensi dell'art. 127 della Costituzione e 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per i seguenti M o t i v i 1. - L'art. 123, comma 1 della Costituzione (come sostituito dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1), dispone che ciascuna regione abbia uno statuto che, fra l'altro, ne determini la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Il comma 3, poi, stabilisce che lo statuto possa essere sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo dei suoi elettori o un quinto dei consiglieri regionali. La promulgazione dello statuto, in questo caso, e' subordinata all'approvazione della maggioranza dei voti validi del referendum confermativo. Lo statuto, naturalmente, puo' anche essere impugnato in Corte costituzionale dal Governo della Repubblica entro trenta giorni dalla sua pubblicazione (comma 2, art. 123 della Costituzione). In questo caso, il procedimento referendario resta sospeso, fino a quando la Corte abbia deciso sul ricorso del Governo. Si tratta, allora, di stabilire la sorte delle operazioni del procedimento referendario gia' compiute. 2. - Alla stregua del tenore letterale della norma costituzionale in rassegna, e' evidente che cio' che puo' essere sottoposto a referendum confermativo e' lo statuto nella sua interezza, non singole norme o sue parti. E' bene tenere presente questa osservazione per valutare la legittimita' costituzionale del sistema in esame posto dalla Regione Liguria. Ebbene, l'art. 3 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 31, dispone che, nel caso del ricorso del Governo della Repubblica per illegittimita' costituzionale della deliberazione statutaria, ove la Corte costituzionale abbia respinto il ricorso, le operazioni per il referendum eventualmente compiute prima della sospensione del termine ex comma 2, art. 3, conservino efficacia. Al contrario, tali operazioni perdono efficacia, qualora la Corte dichiari l'illegittimita' totale della deliberazione statutaria «ovvero venga pronunciata l'illegittimita' parziale della medesima e le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l'oggetto della richiesta referendaria». Il che implicitamente comporta che sarebbe consentita la sottoposizione a referendum dello statuto in parte qua, cioe' solamente in relazione ad alcune sue norme. Il che e' chiaramente contrario al disposto dell'art. 123, comma 3 della Costituzione, ove, invece, abbiamo visto che puo' essere sottoposto a referendum confermativo solamente lo statuto nella sua interezza e non singole parti. Non e' ammissibile conseguentemente legare l'efficacia delle operazioni referendarie eventualmente compiute alla circostanza che le norme dichiarate illegittime dalla Corte coincidano o meno con gli oggetti del quesito referendario. Il quesito deve essere riferito all'intera deliberazione statutaria e non a singole sue parti. D'altra parte, la disposizione in esame non si concilia con l'art. 1, comma 3 della stessa legge regionale n. 31/2004, laddove si legge che il quesito referendario debba riguardare, correttamente, l'intero testo della deliberazione statutaria.